Caso Bames e Sem, i Bartolini verso il processo

Il Tribunale fallimentare di Monza ha detto no alle proposte delle proprietà delle ex aziende di Velasca.

Caso Bames e Sem, i Bartolini verso il processo
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Reclamo respinto, i Bartolini verso il processo. Venerdì scorso il Tribunale fallimentare di Monza ha detto no alla proposta della proprietà di Bames e Sem, le due società del comparto ex Celestica di Velasca, dichiarate fallite.

Respinta la proposta di accordo transattivo

In particolare Massimo e Selene Bartolini, figli di Romano Bartolini, titolare di «Bartolini progetti» (a cui le due società facevano capo) avevano presentato istanza per un accordo transattivo che chiudesse la partita prima dell’udienza preliminare fissata per il 25 maggio per la decisione sul rinvio a giudizio. Udienza che quindi, alla luce della decisione del Tribunale fallimentare, ci sarà. Per la soddisfazione dei sindacati e delle centinaia di lavoratori rimasti senza lavoro che chiedono a gran voce che la proeità venga processata per il reato di bancarotta.
In particolare i Bartolini avevano proposto il pagamento di 25 rate mensili in cambio di una pietra tombale su ogni qualsivoglia pretesa, diritto e azione risarcitoria.

Il commento del sindacato

"La perdita del posto di lavoro non è monetizzabile - ha commentato Gigi Redaelli, ex sindacalista che ancora nella vicenda rappresenta la Fim Cisl e che parla a nome del comitato dei lavoratori dei Bames e Sem - Rileviamo come fosse inaccettabile che la famiglia Bartolini, dopo aver distrutto le nostre due fabbriche e dopo aver fatto perdere il posto di lavoro a più di 400 persone, pensasse di uscire da questo disastro con una misera transazione, per di più a rate, che rappresenta neppure il 2% dei crediti privilegiati dei dipendenti e dell’Inps".

Alcuni stralci della sentenza

L’attenta lettura delle manifestazioni di volontà della FIM CISL Brianza e del ..omissis.. non conduce però ad una simile conclusione. Soprattutto, la lettura di quanto espresso da tali membri del C.d.C. non può essere operata in modo parziale o atomistico, come pretendono di fare i reclamanti, isolando singole espressioni o incisi che deporrebbero a favore della loro tesi, ma deve essere fatta alla luce del complessivo tenore di quanto da essi espresso in risposta alla proposta transattiva dei Bartolini. Complessivo tenore del giudizio che, tra l’altro, è stato meglio articolato nella presente fase dalla FIM CISL Brianza, che, come si è già esposto, ha depositato memoria difensiva, costituendosi con procuratore alle liti.

Scendendo nel merito, quindi, di quanto manifestato proprio dalla FIM CISL, deve osservarsi che il suo rappresentante Redaelli, a fronte di un parere favorevole alla stipula della transazione espresso dalla curatela, ha ritenuto che “pur comprendendo le motivazioni portate dalla curatela, su questo argomento permangono molte perplessità per diverse ragioni. Appare evidente nella proposta vi sia in atto un tentativo di costruire delle attenuanti, che però partono dal fatto che vi è il riconoscimento di aver distratto delle risorse che hanno contribuito a causare tutto quello che sappiamo, con la perdita del lavoro di centinaia di persone. Inoltre per il comportamento conosciuto dei due “personaggi”, la richiesta di rateizzazione non dà la certezza del pagamento. Per cui la mia valutazione è negativa”.

Ora, sebbene debba convenirsi con i reclamanti che il Redaelli abbia frainteso il senso della proposta transattiva con riferimento al riconoscimento di comportamenti distrattivi (il testo della proposta infatti ha quale premessa l’assenza del riconoscimento, da parte dei Bartolini, di atti valutabili quali fonti di responsabilità; v. doc. 1 reclamanti), la restante porzione del suo ragionamento non appare inficiata da illogicità manifeste, da contraddittorietà interne o da travisamenti dei fatti (costituenti indici sintomatici dello sviamento del potere). Anzitutto, il fatto che i reclamanti stiano (legittimamente, beninteso) tentando di “costruire delle attenuanti” per l’eventualità di una loro condanna in sede penale, mediante un risarcimento anticipato e “tombale” pagato in sede transattiva alla curatela, risulta evidente. Ora, sebbene tale elemento non possa essere dedotto in contratto transattivo, stante la sua sottrazione alla disponibilità delle parti, non entrando quindi nell’aliquid datum, aliquid retentum, non può però negarsi che in sede di valutazione pre-contrattuale lo stesso non possa essere tenuto in considerazione quale aspetto dell’economia complessiva “dell’affare”, che trova poi la propria veste giuridica nel testo negoziale.

E ciò, non in una valutazione strettamente personale del Redaelli quale persona fisica o comunque quale rappresentante di una singola parte creditrice, ma in una valutazione condotta nell’interesse di tutto il ceto creditorio (le cui ragioni ammontano ad oggi complessivamente ad euro 152.409.602,09; tanto deve essere già evidenziato). In ogni caso, anche volendo prescindere da tale considerazione, il fulcro su cui poggia il ragionamento in esame è il seguente: -i comportamenti contestabili ai Bartolini (di natura distrattiva) hanno causato danni estremamente ingenti (il Redaelli ha incentrato la propria riflessione sulla perdita del lavoro da parte di centinaia di persone; conseguenza, questa, di immediata percezione da parte della collettività locale); -gli odierni reclamanti non possono essere ritenuti controparti affidabili, ragione per la quale non danno garanzie di un rituale adempimento del pagamento rateale.

La FIM CISL Brianza, nel costituirsi nel presente giudizio, ha ulteriormente illustrato il ragionamento sopra

esposto, riportando anche la porzione delle contestazioni contenute nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. emesso nel procedimento RGNR 827/14 riguardante i reclamanti. Tale membro del C.d.C. ha evidenziato ancora ed in modo più diffuso che, a fronte di contestazioni di distrazioni di milioni di euro (si contesta ad oggi ai Bartolini, da parte della Procura della Repubblica di Monza, la distrazione di parte della somma di euro 7.500.000,00 mutuata alla società fallita da parte di B.N.L. SpA e di parte della somma di euro 79.631.201,94 mutuata da Unicredit Leasing SpA in forza di contratto di sale and lease back), i reclamanti hanno offerto una somma sostanzialmente irrisoria, pari a poco meno del 2% dei crediti privilegiati ad oggi ammessi al passivo, neppure pagabile in soluzione unica, ma ratealmente; ricordando poi che il fallimento della B.A.M.E.S. SpA ha causato la perdita di centinaia di posti di lavoro. In buona sostanza, il senso complessivo del ragionamento operato dalla FIM CISL è che la somma offerta a titolo di definizione transattiva non può ritenersi congrua, in ragione dei profili di responsabilità contestabili ai Bartolini ed alle conseguenze dell’insolvenza della società fallita, Ora, tali considerazioni potranno di sicuro essere opinabili, ma di certo non manifestamente illogiche o apodittiche. Per di più, il ragionamento esposto ha comunque delle basi fattuali innegabili, quali l’entità del passivo privilegiato (euro 142.107.621,74; di cui euro 133.651.404,75 costituiti da crediti aventi privilegio generale) ed il rapporto tra somma offerta e passivo, nonché il rapporto tra somma offerta ed entità delle distrazioni ad oggi contestate (tant’è che l’unico membro del C.d.C. che ha espresso voto favorevole alla proposta dei Bartolini, ovvero il creditore ..omissis.., ha evidenziato che la somma offerta è idonea al ristoro solo parziale ed irrisorio dei danni arrecati agli ex dipendenti, costituenti, com’è noto, la parte più rilevante del ceto creditorio del fallimento)..omissis.."

 

"..omissis..Pertanto, alcuno “sviamento di potere” o perseguimento di finalità estranee alle finalità di legge, rappresentate dal perseguimento dell’interesse del complessivo ceto creditorio, può essere rinvenuto nei giudizi espressi da FIM CISL Brianza e dal ..omissis..

Come anticipato, il reclamo deve essere rigettato".

Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, i reclamanti devono essere condannati alla rifusione, in favore dell’unica parte formalmente costituita, ovvero FIM CISL, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.

Il Giudice delegato, decidendo sul reclamo ex art. 36 L.F. proposto da Bartolini Massimo e da Bartolini Selene nei confronti del Comitato dei creditori:

-rigetta il reclamo;

-condanna i reclamanti alla rifusione, nei confronti di FIM CISL Brianza, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.

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